Codice Etico

INTRODUZIONE AL CODICE ETICO

I valori e i principi fondanti di M.A.D. ANALISI S.R.L. vengono espressi nel Codice Etico. Questo permette di condividere in modo organico la forte cultura aziendale e fornisce una guida per le attività ed i comportamenti. L’adozione del presente Codice intende soddisfare le necessità e le aspettative di tutti gli interlocutori interni ed esterni all’azienda.

 

RESPONSABILITA’  E RISPETTO DELLE LEGGI

M.A.D. ANALISI S.R.L.  ha come principio imprescindibile il rispetto delle leggi, dei regolamenti ed, in generale, delle normative vigenti in Italia ed in tutti gli eventuali  Paesi stranieri in cui si trovi ad operare, nonché dell'ordine  democratico  ivi  costituito.  In  questo  contesto  assume rilevanza  anche  il  rispetto della normativa e dei principi di natura etica e deontologica dettati dalle associazioni di categoria, nonché dal presente codice etico.

I terzi destinatari sono tenuti a rispettare la normativa vigente in Italia e negli altri Stati in cui la società eventualmente opera, inclusa la normativa deontologica. In nessun caso, è ammesso perseguire o realizzare l'interesse della società in violazione di leggi e/o di regolamenti.

Tale principio deve ritenersi operante sia con riguardo alle attività svolte nell'ambito del territorio italiano, sia con riguardo a quelle  connesse ai rapporti intercorrenti con gli eventuali operatori internazionali.

 

CORRETTEZZA

Il principio di correttezza implica il rispetto dei diritti dei soggetti coinvolti nell'attività della società.

In particolare i destinatari devono correttamente agire al fine di evitare situazioni di conflitto di interessi, intendendosi per tali, genericamente, tutte le situazioni in cui il perseguimento dei propri interessi sia in contrasto con gli interessi e le finalità della società. Ulteriormente sono da evitare situazioni attraverso le quali un dipendente, un amministratore od un altro destinatario possano trarre un vantaggio e /o un profitto indebiti da opportunità conosciute durante ed in ragione dello svolgimento delle rispettive attività.

 

IMPARZIALITA’

M.A.D. ANALISI S.R.L. disconosce e ripudia ogni principio di discriminazione basato sul sesso, sulla nazionalità, sulla religione, sulle opinioni  personali e politiche, sull'età, sulla salute e sulle condizioni economiche dei propri interlocutori, ivi inclusi i propri fornitori.

 

ONESTA’

I destinatari devono avere la consapevolezza del significato etico delle  proprie azioni e non devono perseguire l'utile personale  od aziendale in violazione delle leggi vigenti e delle norme del presente codice etico.

 

INTEGRITA’

M.A.D. ANALISI S.R.L. non approva e non giustifica alcuna azione di violenza o minaccia finalizzata all'ottenimento di comportamenti contrari alle normative vigenti, ivi inclusa quella deontologica e del presente codice etico.

 

TRASPARENZA

Il principio della trasparenza si fonda sulla veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione sia all'esterno sia all'interno della società.

Nel rispetto del principio di trasparenza ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, verificabile, tracciabile, legittima, coerente e congrua.

Tutte le azioni e le operazioni devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione deve essere predisposto un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all’effettuazione dei controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato od effettuato  la scelta dei fornitori. Tale scelta, nel rispetto delle norme vigenti e delle procedure interne, deve avvenire in base a valutazioni oggettive relative alla competitività, alla qualità ed alle condizioni economiche praticate.

Il fornitore sarà selezionato anche in considerazione della capacità di garantire: il rispetto del codice etico; l'attuazione di sistemi di qualità aziendali adeguati, ove previsto; la disponibilità di mezzi e strutture organizzative idonei; il rispetto della normativa in materia di lavoro  incluso ciò che attiene al lavoro minorile e delle donne, la salute e la sicurezza dei lavoratori, i diritti sindacali ovvero, comunque, di associazione e rappresentanza.

Sono previste apposite procedure funzionali alla documentazione del complessivo iter di selezione e di acquisto, nell'ottica di garantire la massima trasparenza delle operazioni di valutazione e la scelta del fornitore.

 

RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEGLI UTENTI - PAZIENTI

Mediante la propria attività di impresa M.A.D. ANALISI S.R.L. assume una seria responsabilità, anche etica, nei confronti degli utenti - pazienti. A tal fine la società si impegna a profondere il massimo sforzo nel settore della diagnostica, anche al fine di sviluppare soluzioni preventive sempre all'avanguardia, oltre che il più possibile soddisfacenti nei riguardi degli utenti - pazienti.

 

EFFICIENZA

In ogni attività lavorativa deve essere perseguita l’economicità della gestione e dell'impiego di risorse aziendali, nel rispetto degli standard  qualitativi più avanzati.

La società si impegna altresì: a salvaguardare  ed a custodire le risorse aziendali, nonché a gestire il proprio patrimonio ed i propri capitali, adottando tutte le cautele necessarie a garantire il rispetto delle vigenti norme  di legge  e dei  regolamenti; ad assicurare un dialogo continuativo con le pubbliche amministrazioni presso cui la società è accreditata e convenzionata, nel rispetto delle procedure adottate per le comunicazioni all'esterno dei documenti e delle informazioni, nel rispetto della legge sulla privacy e del presente codice etico.

 

CONCORRENZA LEALE

M.A.D. ANALISI S.R.L. riconosce il valore positivo  della concorrenza  quando ispirato ai principi di correttezza, leale competizione e trasparenza nei confronti degli operatori presenti sul mercato, impegnandosi a  non danneggiare indebitamente ed ingiustificatamente l’immagine dei competitori e dei loro prodotti e/o servizi.

 

TUTELA DELLA PRIVACY

M.A.D. ANALISI S.R.L. si impegna a tutelare la privacy di tutti i destinatari del codice, nel rispetto delle normative vigenti, nell'ottica di evitare la comunicazione o la diffusione o la divulgazione di dati personali in assenza del consenso  scritto dell'interessato. L'acquisizione ed il trattamento, nonché la conservazione delle informazioni e dei dati personali dei dipendenti e di tutti gli altri soggetti di cui la società disponga, avviene nel rispetto delle specifiche procedure volte ad evitare  che persone e/o enti non autorizzati possano venirne a conoscenza.

 

SPIRITO DI SERVIZIO

I destinatari del presente codice etico devono orientare la propria condotta, nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità, al perseguimento della missione aziendale finalizzata a fornire servizi di elevato valore sociale e di utilità per la collettività, la quale ultima deve beneficiare dei migliori standard di qualità.

 

VALORE DELLE RISORSE UMANE

M.A.D. ANALISI S.R.L. riconosce le risorse umane quale fattore fondamentale ed irrinunciabile per lo sviluppo aziendale. La società tutela la crescita e lo sviluppo professionale al fine di accrescere il patrimonio di competenze possedute, nel rispetto della normativa vigente in materia di diritto della personalità individuale, con particolare riferimento all'integrità psicofisica e morale del personale.

M.A.D. ANALISI S.R.L. si impegna  a non favorire forme di clientelismo e di nepotismo, nonché a non instaurare un rapporto di natura lavorativa con soggetti coinvolti in fatti - reati inerenti l’associazionismo mafioso ed il terrorismo.

Il personale è assunto unicamente in base a regolari  contratti di lavoro nonché nel rispetto della contrattazione nazionale, non essendo tollerata dalla società alcuna forma di lavoro irregolare. Ogni lavoratore deve essere reso edotto delle caratteristiche inerenti il rapporto di lavoro. Il riconoscimento di aumenti salariali,  ovvero di altri  strumenti di incentivazione, e l’accesso ai ruoli ed incarichi superiori (promozioni) sono legati, oltre che alle norme stabilite dalla legge e della contrattazione collettiva, ai meriti individuali dei dipendenti, tra i quali figurano la capacità di esprimere comportamenti e competenze organizzative improntate ai principi etici di riferimento della società indicati nel presente codice etico.

 

RAPPORTI CON LA COLLETTIVITA’ E TUTELA DELL’AMBIENTE

M.A.D. ANALISI S.R.L. riconosce alla salvaguardia dell'ambiente  un'importanza fondamentale nell'assicurare un percorso di crescita coerente ed equilibrato nell'interesse della collettività. Conseguentemente la società si impegna a salvaguardare l'ambiente ed a contribuire allo sviluppo sostenibile del territorio, anche mediante l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili ed il costante monitoraggio dei processi aziendali, nonché con l’individuazione delle soluzioni aziendali di minore impatto aziendale.

 

RAPPORTI CON ENTI LOCALI ED ISTITUZIONI PUBBLICHE

M.A.D. ANALISI S.R.L. persegue l'obiettivo della massima integrità e correttezza nei rapporti, anche contrattuali, con istituzioni pubbliche e, più in generale, con la pubblica amministrazione e ciò con particolare riferimento alla richiesta e/o alla gestione di erogazioni pubbliche, allo scopo di garantire la massima chiarezza nei rapporti istituzionali, in armonia con l'esigenza di autonomia organizzativa e gestionale propria di qualsiasi operatore economico.

 

RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI  E PARTITI POLITICI

La società non eroga contributi, diretti od indiretti, per il finanziamento dei partiti politici, ovvero movimenti, comitati ed organizzazioni politiche, né dei loro rappresentanti o candidati.

La società, ulteriormente, non finanzia associazioni nè effettua sponsorizzazioni di manifestazioni o congressi che abbiano la propaganda politica come finalità esclusiva. La società può tuttavia riconoscere contributi e liberalità a favore di soggetti (anche i sindacati) aventi finalità sociali, morali, scientifiche e culturali, protezionistiche delle società laboratoristiche e dei professionisti biologi.

 

RAPPORTI CON OPERATORI INTERNAZIONALI

M.A.D. ANALISI S.R.L. si impegna a garantire che i propri rapporti, anche quelli di natura commerciale, intercorrenti con i soggetti operanti anche a livello internazionale, avvengano nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti, con l'obiettivo di scongiurare il pericolo di commissione di fattispecie di reato di natura anche transnazionale.

 

RIPUDIO DI OGNI FORMA DI TERRORISMO

La società ripudia ogni forma di terrorismo ed intende adottare, nell'ambito della propria attività, le misure idonee a prevenire il pericolo di un coinvolgimento in fatti di terrorismo, così da contribuire all'affermazione della pace tra i popoli e della democrazia.

 

TUTELA DELLA PERSONALITA’ INDIVIDUALE

M.A.D. ANALISI S.R.L. riconosce l'esigenza di tutelare la libertà individuale in tutte le sue forme e ripudia ogni manifestazione di violenza, soprattutto  se diretta a limitare la libertà personale, nonché ogni fenomeno di prostituzione e/o di  pornografia minorile.

Nell'ambito della propria attività aziendale e tra i destinatari del presente codice la società si impegna a promuovere la condivisione dei medesimi principi etici.

 

TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

M.A.D. ANALISI S.R.L. persegue l'obiettivo di garantire la salute e la sicurezza dei luoghi di lavoro con il massimo impegno. 

A tale ultimo proposito la Società  adotta ed ha adottato  le misure più opportune per evitare i rischi connessi allo svolgimento della propria attività aziendale e, ove ciò non sia possibile, per una adeguata valutazione dei rischi esistenti, con l'obiettivo di contrastarli direttamente alla fonte e di garantirne la eliminazione ovvero, ove ciò non fosse possibile, la loro gestione. Nell'ambito della propria attività la società si impegna ad adeguare il lavoro all'uomo anche per ciò che attiene alla creazione di posti di lavoro ed alla scelta delle attrezzature di lavoro, dei metodi di lavoro e di produzione, in particolare per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo, nonché per ridurre gli effetti di tali lavori sulla salute quando questi fossero inevitabili.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro la società si impegna ulteriormente ad operare come segue: tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica e della tecnologia; sostituendo ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso oppure è meno pericoloso; programmando adeguatamente la prevenzione e mirando ad un complesso coerente che tenga conto ed integri  nella stessa la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l’influenza degli altri fattori dell'ambiente di lavoro; riconoscendo priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; impartendo adeguate istruzioni al personale.

Tali principi sono utilizzati dalla società ai fini dell’individuazione e dell’adozione delle misure necessarie per la tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, comprese le attività di prevenzione dei rischi professionali, di informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione dei mezzi necessari. I destinatari debbono attenersi a questi principi ed, in particolare, quando debbono essere adottate le decisioni o operate delle scelte ed, in seguito, quando le stesse debbono essere attuate.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro il personale, in particolare, deve prendersi cura della propria salute e sicurezza nonché di quelle delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla formazione, all'istruzione ed ai mezzi forniti dalla società datrice di lavoro.

 

TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI (ANTIRICICLAGGIO)

M.A.D. ANALISI S.R.L. ha come principio quello della massima trasparenza nelle transazioni commerciali e predispone gli strumenti opportuni al fine di contrastare i fenomeni del riciclaggio e della ricettazione, garantendo il rispetto dei principi di correttezza, trasparenza e buona fede nei rapporti con tutte le  controparti contrattuali.

 

PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali, nella consapevolezza delle loro responsabilità oltre che nel rispetto delle vigenti normative  e dello statuto societario, sono tenuti all'osservanza delle previsioni del modello organizzativo e del codice etico che ne è parte. Ai componenti degli organi societari viene richiesto:

  • di tenere un comportamento ispirato ad autonomia, indipendenza e correttezza con le istituzioni pubbliche, con i soggetti privati (i creditori sociali), con le associazioni economiche, con i sindacati di categoria, con  i sindacati dei lavoratori, con le forze politiche, nonché con ogni altro operatore nazionale od  internazionale;
  • di tenere un comportamento ispirato all'integrità, lealtà e  senso di responsabilità nei confronti della società;
  • di garantire una partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività degli organi sociali;
  • di assicurare la condivisione degli obiettivi sociali ed un puntuale spirito critico, al fine di garantire un contributo personale significativo;
  • di valutare situazioni di conflitto di interessi o di incompatibilità di funzioni, incarichi o posizioni all'esterno ed all'interno della società, astenendosi dal compiere atti in situazioni  di conflitto di interessi nell'ambito della propria attività;
  • di non ostacolare, in alcun modo, le attività di controllo e /o di revisione svolte dai soci, dagli altri organi sociali, incluso l'organismo di vigilanza, e /o dalla eventuale società di revisione;
  • di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio, evitando di avvalersi della loro posizione per ottenere vantaggi personali, sia diretti  sia indiretti. Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta, nonché deve essere finalizzata a salvaguardare le informazioni particolarmente sensibili e quelle coperte da segreto aziendale;
  • di rispettare, per quanto di competenza degli enti e delle loro responsabilità, le norme di comportamento dettate per il personale  nel successivo paragrafo numero 2 della presente sezione seconda.

 

PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE

Un ambiente di lavoro positivo, stimolante e collaborativo è un patrimonio comune, per questo ognuno dipendente è chiamato ad agire nel rispetto della dignità e della sensibilità di tutti.

Tutti i collaboratori devono rendersi garanti, nella conduzione quotidiana delle proprie attività, del rispetto di elevati standard comportamentali, valorizzando l’affidabilità e l’efficienza.

CONFLITTO DI  INTERESSI

Il personale deve evitare di porre in essere o agevolare operazioni in conflitto di interesse - effettivo o potenziale - con la società, nonché ogni attività che possa interferire con la capacità di assumere, in modo imparziale, decisioni nel migliore interesse della società e nel pieno rispetto delle norme del presente codice etico.

Il personale, in particolare, non deve avere interessi finanziari in un fornitore, in una azienda concorrente o cliente e non può svolgere attività lavorative che possano comportare l'insorgenza di un conflitto di interessi.

 

RAPPORTI CON LE PUBBLICHE AUTORITA’, CLIENTI E FORNITORI

Svolgere le proprie mansioni con trasparenza e correttezza, mantenendo indipendenza di giudizio e di scelta, è un requisito essenziale per tutte le persone che lavorano nella nostra Azienda.

Lo scambio di benefici o utilità di valore superiore a limiti di ragionevolezza - o non coerenti con le normali relazioni di lavoro e cortesie d’affari - può creare situazioni di condizionamento.

È vietato offrire o ricevere denaro, regali o benefici a/da terzi (Pubblica Amministrazione, Clienti, fornitori, ...), anche per interposta persona, al fine di acquisire trattamenti di favore di qualsiasi natura connessi al business aziendale o che possano influenzare l’indipendenza di giudizio di chi li riceve, a vantaggio o a svantaggio dell’Azienda, ovvero tali da ingenerare indebite forzature o situazioni di illegalità o immoralità.

Chiunque riceva omaggi, o altra forma di beneficio, non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia, è tenuto a respingerli e ad informare tempestivamente il responsabile diretto o gli organismi preposti.

Il personale deve altresì improntare i rapporti con i clienti (ad esempio, medici, farmacisti, operatori sanitari, biologi, pubbliche amministrazioni ed istituzioni sanitarie e di ricovero, grossisti) ed i fornitori alla massima correttezza e trasparenza, nel rispetto delle normative vigenti, del modello organizzativo e del codice etico nonché delle procedure interne ed, in particolare, delle procedure relative ai rapporti con la clientela e di quelle in tema di acquisti e selezione dei fornitori.

 

RISERVATEZZA

Il personale deve trattare con assoluta riservatezza, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro, dati, notizie ed informazioni di cui viene di possesso, evitandone la  diffusione o l'uso a fini speculativi propri o di terzi. Le informazioni aventi carattere riservato possono essere rese note, nell'ambito della società, solo nei riguardi di coloro che abbiano effettiva necessità di conoscerle per motivi di lavoro.

 

DILIGENZA NELL’UTILIZZO DEI BENI DELLA SOCIETA’

Il personale deve proteggere e custodire i valori ed i beni della società ad esso affidati e contribuire alla tutela del patrimonio di M.A.D. ANALISI S.R.L., evitando situazioni che possano incidere negativamente sulla integrità e sulla sicurezza di tale patrimonio.

In ogni caso il personale deve evitare di utilizzare a vantaggio proprio, o comunque per fini impropri, risorse, beni, tecnologie, conoscenze, risorse, beni materiali od immateriali della società.

 

BILANCIO ED ALTRI DOCUMENTI SOCIALI

M.A.D. ANALISI S.R.L. si impegna a predisporre e verificare con la massima diligenza, perizia e accuratezza i dati e le informazioni destinati alla redazione di bilanci o altre comunicazioni sociali previste per legge.

M.A.D. ANALISI S.R.L. è chiamata a garantire massima disponibilità, trasparenza, accuratezza ed efficienza in relazione a qualsiasi richiesta avanzata dagli Organi Sociali nell’esercizio delle loro funzioni istituzionali.

 

ANTIRICICLAGGIO E RICETTAZIONE

Il personale adotta gli strumenti e le cautele opportune per garantire la trasparenza e la correttezza delle transazioni commerciali.

In particolare e, tra l'altro, per il personale è obbligatorio che:

  • gli incarichi conferiti ad eventuali aziende di servizi e/ o persone fisiche che curino gli interessi economici finanziari della società siano redatti per iscritto, con l'indicazione dei contenuti e delle condizioni economiche concordate;
  • le funzioni competenti assicurino il controllo dell’avvenuta regolarità dei pagamenti nei confronti delle controparti, anche mediante la verifica della coincidenza tra il soggetto al quale è intestato l'ordine ed il soggetto che incassa le relative somme;
  • sia effettuato il controllo dei flussi finanziari aventi ad oggetto i rapporti (pagamento operazioni infragruppo) con le società contraenti;
  • siano rispettati scrupolosamente i requisiti minimi fissati e richiesti ai fini della selezione dei soggetti offerenti beni e/o servizi che la società intende acquisire;
  • siano fissatii criteri di valutazione delle offerte;
  • con riferimento all’attendibilità commerciale - professionale dei fornitori e dei partner siano richieste ed ottenute tutte le informazioni necessarie;
  • in caso di conclusione di accordi finalizzati alla realizzazione degli investimenti sia garantita la massima trasparenza.

 

UTILIZZO DI SISTEMI INFORMATICI

Nello svolgimento delle proprie attività professionali il personale deve utilizzare gli strumenti ed i servizi informatici e telematici nel pieno rispetto delle procedure interne e della vigente normativa in materia; soprattutto, in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy  e diritti d'autore.

In particolare, per quanto riguarda i sistemi informativi, è importante vigilare sulla loro funzionalità e sul loro corretto utilizzo, tutelare i dati personali e le informazioni in essi contenute, mantenere riservate le password ed i codici identificativi ed utilizzare esclusivamente programmi software autorizzati dall’Azienda.

 

PRINCIPI E NORME DI COMPORTAMENTO PER I TERZI DESTINATARI

Il presente codice etico si applica anche ai terzi destinatari, intendendosi con tale qualifica i soggetti, esterni alla società, che operino direttamente od indirettamente per la società (a titolo esemplificativo, procuratori, agenti, consulenti, fornitori, partner commerciali).

In assenza dell'impegno espresso a rispettare le norme del presente codice etico la società non concluderà o non proseguirà alcun rapporto con il terzo destinatario.

ATTUAZIONE E CONTROLLO SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO

M.A.D. ANALISI S.R.L. impronta i propri rapporti con l'organismo monocratico di vigilanza alla massima diligenza e professionalità, nel pieno rispetto del loro ruolo istituzionale, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni ed agli eventuali adempimenti richiesti.

Tutti i Destinatari sono chiamati a vigilare sul rispetto del Codice Etico e a segnalare qualsiasi violazione dello stesso all’Organismo monocratico di vigilanza che avvierà gli accertamenti più opportuni e ne comunicherà i risultati alle strutture competenti, in vista dell’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori. L’Azienda si impegna a garantire la massima riservatezza a chiunque segnali in buona fede un’infrazione e si assicurerà che lo stesso non sia oggetto di ritorsioni.

Nessuno ha l’autorità di richiedere o consentire, in qualsiasi circostanza, deroghe ai principi esposti nel presente Codice.

Tutti i Destinatari esterni chiamati a vigilare sul rispetto del Codice Etico possono segnalare qualsiasi violazione dello stesso all’Organismo monocratico di vigilanza. Per le segnalazioni anonime sono disponibili 2 porte di accesso

PORTA N. 1) comunicazione231uno@gmail.com  (dedicata alle segnalazioni inviate all’O.D.V.

PORTA N. 2) comunicazione231due@gmail.com (dedicata alle segnalazioni inviate al Rappresentante dei Lavoratori).

I dati ed i documenti sono resi disponibili in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete e veritiere evitando e comunque segnalando, situazioni di conflitto di interesse.

APPENDICE

M.A.D. ANALISI S.R.L si impegna a promuove la diffusione del Codice Etico presso tutti i Destinatari ed a fornire loro un sostegno informativo per la sua corretta interpretazione mediante apposite attività di comunicazione.

Eventuali futuri aggiornamenti, modifiche o integrazioni saranno deliberati secondo le procedure prefissate.

L’attività di revisione potrà tenere conto anche di suggerimenti che i Destinatari o soggetti terzi avranno segnalato, oltre che dell’esperienza acquisita nell’applicazione del Codice stesso.

VOGHERA, li 29/12/2017

Appendice di aggiornamento DEL Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di

M.A.D. ANALISI S.R.L.

 

 

L’IMPIANTO NORMATIVO DEL D.LGS. 231/2001

  1. INTRODUZIONE E FATTISPECIE DI REATO

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione della delega di cui all’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 , ha inteso conformare la normativa italiana in materia di responsabilità degli enti a quanto stabilito da alcune Convenzioni internazionali ratificate dal nostro Paese.

In particolare, con l’entrata in vigore del D.Lgs. 231/2001 è stata introdotta anche in Italia una forma di responsabilità amministrativa degli enti, quali società, associazioni e consorzi, derivante dalla commissione, o dalla tentata commissione di alcuni reati, espressamente richiamati dal D.Lgs. 231/2001, nell’interesse o a vantaggio dell’ente , da parte di

-              soggetti appartenenti ai vertici aziendali (di seguito gli “Apicali”), che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercitano, anche solo di fatto, la gestione e il controllo dell’ente stesso ;

-              persone sottoposte alla direzione o vigilanza di quest’ultimi (di seguito i “Sottoposti”), se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 si configura anche in relazione a reati commessi all’estero  da Apicali o Sottoposti nell’interesse o a vantaggio dell’ente stesso

•             se l’ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;

•             se sussiste la procedibilità in Italia nei confronti della persona fisica autore del reato 

•             se nei confronti dell’ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 è autonoma rispetto alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato . Essa ha natura incerta. Infatti, sebbene tale decreto si riferisca espressamente alla “responsabilità amministrativa” degli enti, l’accertamento e la comminatoria delle relative sanzioni sono attribuite alla competenza del giudice penale, ed il procedimento segue le disposizioni del codice di procedura penale.

 

 

 

  1. TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  (ART.24 E 25 DEL DLGS 231\2001)

Gli articoli 24 e 25 del decreto legislativo individuano un gruppo di reati che  possono essere commessi nell’ambito dei rapporti che la società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

Anzitutto e pertanto, è opportuno che il modello li indichi e li descriva a tutti i destinatari.

Buona parte delle fattispecie elencate in detti articoli 24 25 sono configurabili come reati “propri” in quanto possono essere commessi unicamente da soggetti dotati della qualifica di “pubblico ufficiale” e incaricato di “pubblico servizio”.

Gli addetti della legge penale (357 cp) è PU chi esercita una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria formando ovvero concorrendo a formare la volontà sovrana dello stato o di un altro ente pubblico presso il quale è chiamato ad esplicare mansioni autoritarie. Deve invece considerarsi incaricato di pubblico servizio (358cp) colui che pur agendo nell’ambito di una attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, manca di poteri tipici di quest’ultima, purchè non svolga mansioni di ordine ne presti opera meramente materiale.

Al riguardo la giurisprudenza ormai consolidata ha precisato che, ai fini dell’individuazione della qualità di un pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, occorre verificare se la relativa attività sia disciplinata da norme di diritto pubblico e sia volta in concreto al perseguimento degli interessi collettivi, restando irrilevanti la qualificazione e l’assetto formale dell’ente per il quale il soggetto si presta la propria opera .

In altri termini, la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio può attribuirsi non solo ad esponenti di enti pubblici in senso stretto, ma anche a quelli di enti regolati dal diritto privato che , in concreto svolgano attività o prestino servizi nell’interesse della collettività.

 

Per quanto previsto dall'articolo 24 d.lgs. 231/2001 - Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico:

  1. Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.): Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
  2. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.): Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
  3. Truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640 comma 2 n° 1 c.p.): reato che si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare danno allo stato oppure ad altro Ente Pubblico ovvero all’Unione Europea. Il reato può realizzarsi ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla pubblica amministrazione informazioni non veritiere, al fine di ottenere la aggiudicazione della gara stessa.
  4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.):reato che si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.
  5. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 ter c.p.): Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (3).Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7
  6. Frode nelle pubbliche forniture (art.356 c.p.)
  7. Frode ai danni del fondo europeo agricolo ( art. 2 L. 23/12/1986)

 

Per quanto previsto dall'articolo 24 bis d.lgs. 231/2001 - Delitti informatici e trattamento illecito di dati:

  1. Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.)
  2. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
  3. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
  4. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615 quinquies c.p.)
  5. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
  6. Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
  7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.)
  8. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)
  9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.)
  10. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.)
  11. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
  12. Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica ( art. 1 comma 11 D.L. 21 settembre 2019)

 

Per quanto previsto dall'articolo 24 ter d.lgs. 231/2001 - Delitti di criminalità organizzata:

  1. Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma c.p.)
  2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.)
  3. Delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis c.p. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni di tipo mafioso
  4. Scambio elettorale politico–mafioso (art. 416 ter c.p.)
  5. Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
  6. Associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90)
  7. Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da spato (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 d.lgs. 231/2001 - Concussione e corruzione:

  1. Concussione (art. 317 c.p.): il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poter, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
  2. Corruzione per l’esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla legge 190/2012]: il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per se o per un terzo denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a 12 anni.
  3. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.): il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per se o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
  4. Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
  5. Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
  6. Induzione indebita a dare o a promettere utilità (art. 319 quater c.p.) [articolo aggiunto dalla legge 190/2012]
  7. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
  8. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
  9. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) con il D.Lgs 15/03/2017 n°38 è stata modificata la sanzione pecuniaria da 200 a 400 quote: il reato si configura nel caso in cui in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l’offerta illecitamente avanzatagli.
  10. Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) [articolo modificato dalla legge 190/2012): l’articolo assimila, ai fini della configurabilità dei reati ai punti precedenti, ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio: i membri degli organi comunitari (parlamento, commissioni, corte di giustizia e di corte dei conti dell’unione europea); di funzionari e degli agenti delle comunità europee; gli esponenti si stati membri presso le comunità europee, i membri degli enti costituiti sulla base di trattati comunitari; i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio di stati membri delle comunità europee. Il secondo comma della norma citata estende la configurabilità dei reati di corruzione e di istigazione alla corruzione anche al caso in cui i destinatari del denaro o di altra utilità siano soggetti di altri Stati esteri che esercitino azioni assimilabili a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio e la dazione avvenga con l’intento di ottenere un indebito vantaggio nell’ambito delle operazioni economiche internazionali.
  11. Traffico influenze illecite (art. 346 bis c.p.)
  12. Peculato (limitatamente al primo comma) (art.314 c.p.)
  13. Peculato mediante errore altrui ( art. 316 c.p.)
  14. Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 bis d.lgs. 231/2001 - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti e segni di riconoscimento:

  1. Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
  2. Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
  3. Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
  4. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
  5. Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
  6. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
  7. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
  8. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
  9. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)
  10. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

Per quanto previsto dall'articolo 25 bis d.lgs. 231/2001 - Delitti contro l’industria e il commercio :

  1. Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.)
  2. Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.)
  3. Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
  4. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
  5. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
  6. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
  7. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.)
  8. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 ter d.lgs. 231/2001 - reati societari:

  1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.): Fuori dai casi previsti dall´art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e´ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  2. Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)
  3. False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.): Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per se´ o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione e´ imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione Europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell´Unione Europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  4. art. 2623 c.c. (falso in prospetto) – articolo abrogato dall’art. 34 L. 262/2005 con conseguente previsione del delitto di falso in prospetto ai sensi dell’art. 173 bis D.Lgs 58/1998;
  5. art. 2624 c.c. (falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione) - articolo abrogato dall’art. 37 n. 34 D.Lgs 39/2010 con conseguente previsione della contravvenzione e del delitto di “Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale” ai sensi dell’art. 27 D.Lgs 39/2010;
  6. Impedito controllo, (art. 2625 co II c.c.): la condotta criminosa consiste nell’impedire ovvero ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione. Viene prevista con pena la sanzione amministrativa pecuniaria fino ad euro 10.329,00.
  7. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.): gli amministratori che fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono anche simultaneamente i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
  8. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.): salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l´arresto fino ad un anno. Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 19/70 La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l´approvazione del bilancio estingue il reato.
  9. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.): gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all´integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l´approvazione del bilancio relativo all´esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.
  10. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.): gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
  11. Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)
  12. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.): gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all´ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno
  13. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.): i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell´accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
  14. Corruzione tra privati (art 2635 cod. civ.) [aggiunto dalla legge 190/2012] ( modificato D.Lgs 15/03/2017 n°38) (nei casi di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma del 2635, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 600 quote): salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 20/70 omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo. 2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. 3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste. 4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. 5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.
  15. Istigazione alla corruzione tra privati (art.2635 bis c.c.)
  16. Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.): la condotta prevede che sia punita, con la reclusione da sei mesi a tre anni, la determinazione, con atti simulati o con frode, della maggioranza in assemblea. E ciò allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Il reato può essere commesso da chiunque e , pertanto, è stato strutturato come un reato comune.
  17. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.): la fattispecie punisce il comportamento di chi diffonde notizie false ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero ad incidere in modo significativo sull’andamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni. Anche questa fattispecie delittuosa è strutturata come un reato comune ovvero può essere commesso da chiunque.
  18. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638): gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 21/70 l´esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell´Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell´articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 quater d.lgs. 231/2001 - Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

  1. Tutti i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali
  2. Tutti i delitti della stessa specie che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999.
  3. Associazioni sovversive (art. 270 c.p.) Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-bis c.p.)
  4. Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
  5. Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)
  6. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)
  7. Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
  8. Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 4/8
  9. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)
  10. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art.270-quinquies.1 c.p.)
  11. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)
  12. Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)
  13. Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
  14. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)
  15. Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)
  16. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)
  17. Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs.21/2018]
  18. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
  19. Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
  20. Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
  21. Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
  22. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
  23. Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
  24. Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
  25. Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
  26. Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
  27. Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 quater d.lgs. 231/2001 - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili:

  1. art. 583 bis c.p.

Per quanto previsto dall'articolo 25 quinquies d.lgs. 231/2001 - Delitti contro la personalità individuale :

  1. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
  2. Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)
  3. Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)
  4. Detenzione di materiale pedopornografico (art. 600 quater c.p.)
  5. Pornografia virtuale (art. 600 quater.1. c.p.)
  6. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)
  7. Tratta di persone (art. 601 c.p.)
  8. Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
  9. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art.603 bis c.p.)
  10. Adescamento di minorenni (art. 609 undecies c.p.)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 sexies d.lgs. 231/2001 - Abusi di mercato:

  1. Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/98)
  2. Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/98)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 septies d.lgs. 231/2001 - Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:

  1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
  2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

 

Per quanto previsto dall’articolo 187 quinquies TUF – Altra fattispecie in materia di abusi di mercato:

  1. Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate ( art. 14 Reg. UE N.596/2014)
  2. Divieto di manipolazione del mercato ( art. 15 Reg. UE N.596/2014)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 octies d.lgs. 231/2001 - Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita:

  1. Ricettazione (art. 648 c.p.)
  2. Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
  3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
  4. Auto riciclaggio (art. 648 ter 1 c.p.)

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 octies.1- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti:

  1. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
  2. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
  3. Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 novies d.lgs. 231/2001 (ex L. 99/2009) - Delitti in materia di violazione del diritto d’autore:

  1. art. 171 primo comma lett. a-bis e terzo comma L. 633/41
  2. art. 171 bis L. 633/41
  3. art. 171 ter L. 633/41
  4. art. 171 septies L. 633/41
  5. art. 171 octies L. 633/41

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 decies d.lgs. 231/2001 (ex L. 116/2009) - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria:

  1. art. 377 bis c.p.

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 undecies d.lgs. 231/2001 (ex d.lgs. 121/2011) - Reati ambientali:

  1. art. 727 bis c.p. (uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)
  2. art. 733 bis c.p. (distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto)
  3. inquinamento ambientale ( art 452 bis c.p.)
  4. disastro ambientale (art 452 quater c.p.)
  5. delitti colposi contro l’ambiente ( art 452 quinquies c.p.)
  6. traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ( 452 sexies c.p.)
  7. circostanze aggravanti (452 octies c.p.)
  8. art. 137 d.lgs. 152/2006 (scarico illegale di acque reflue industriali)
  9. art. 256 d.lgs. 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata o con inosservanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione o in carenza dei requisiti e condizioni per le iscrizioni o comunicazioni)
  10. art. 257 d.lgs. 152/2006 (omessa bonifica dei siti)
  11. art. 258 comma 4 D.Lgs. 152/2006 (trasporto di rifiuti in mancanza di formulario o con formulario recante dati inesatti o incompleti)
  12. art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006 (traffico illecito di rifiuti)
  13. art. 260 d.lgs. 152/2006 (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)
  14. art. 260 bis d.lgs.152/2006 (false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti trasporto di rifiuti pericolosi in mancanza di copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE o con copia fraudolentemente alterata uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati)
  15. art. 279 comma 5 d.lgs. 152/2006 (violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall’autorizzazione nell’esercizio di un impianto o di un’attività)
  16. artt. 1, 2 e 6 l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (disciplina relativa all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1978 e del regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità pubblica)
  17. art. 3 bis l. 150/92, come modificata dal d.lgs. 275/2001 (reati di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale in relazione alle ipotesi di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati)
  18. art. 3 comma 6 l. 549/93 e successive modificazioni (violazioni delle disposizioni sulla tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)
  19. art. 8 d.lgs. 202/2007 (inquinamento doloso provocato dalle navi)
  20. art. 9 d.lgs. 202/2007 (inquinamento colposo provocato dalle navi)

 

Per quanto previsto dall'articolo 25 duodecies d. lgs. 231/2001 (ex d. lgs. 109/2012) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare:

  1. art. 22 comma 12 e 12 bis: Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare in numero superiore a tre, in età non lavorativa o sottoposti a condizioni di sfruttamento.

 

 

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 terdecies d. lgs. 231/2001 Razzismo e xenofobia:

 

  1. propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 bis c.p.)

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 quaterdeces d. lgs.231/2001 Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati:

 

  1. frodi in competizioni sportive ( art. 1 legge 401/1989)

     

  2. esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa ( art. 4 legge 401/1989)

 

 

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 quinquesdecies d.lgs. 231/2001 Reati tributari :

 

  1. Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000): È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

     

  2. Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000): . Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 56/70 l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

     

  3. Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000): 1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

     

  4. Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n.74/2000): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

     

  5. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n.74/2000): E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. 2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare Aggiornato alla data del 23 marzo 2022 (ultimo provvedimento inserito: Legge 9 marzo 2022, n. 22) 57/70 complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

     

     

  6. Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]: . Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b) (1).

     

  7. Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]: È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (1).

     

  8. Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]: E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro (1)

 

 

 

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 sexiesdecies d.lgs 231/2001 Contrabbando:

 

  1. Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

     

  2. Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)

     

  3. Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)

     

  4. Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)

     

  5. Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)

     

  6. Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)

     

  7. Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)

     

  8. Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)

     

  9. Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)

     

  10. Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)

     

  11. Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)

     

  12. Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)

     

  13. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)

     

  14. Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)

     

  15. Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973

 

 

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 septiesdecies d.lgs 231/2001 Delitti contro il patrimonio culturale:

 

  1. Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)

     

  2. Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)

     

  3. Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)

     

  4. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)

     

  5. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)

     

  6. Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)

     

  7. Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)

     

  8. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)

     

  9. Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

 

                                                                                                                                                                               

 

Per quanto previsto dall’articolo 25 septiesdecies d.lgs 231/2001 Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici:

 

  1. Riciclaggio di beni culturali (art.518 sexies c.p.)

     

  2. Devastazione e saccheggio beni culturali e paesaggistici (art. 518 terdecies c.p.)

 

 

 

Per quanto previsto dall’articolo 12 L. n. 9/2013 Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (costituiscono per gli enti che operano nella filiera degli oli vergini di oliva) :

 

  1. Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)

     

  2. Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)

     

  3. Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)

     

  4. Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)

     

  5. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)

     

  6. Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.)

     

  7. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)

     

  8. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)

     

  9. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

 

 

 

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

  1. Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3 bis, 3 ter e 5 del testo unico di cui al D.Lgs 25 luglio 1998, n. 286)
  2. Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
  3. Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
  4. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci alla autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)
  5. Favoreggiamento personale (378 c.p.)
  6. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
  7. Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.)

 

Delitti tentati (art. 26): in relazione alla commissione, nelle forme del tentativo, dei delitti sopra descritti, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà. Ulteriormente, l’Ente non risponde del reato se volontariamente impedisce il compimento dell’azione o la realizzazione dell’evento dannoso.

 

 

Da evidenzia è inoltre l’introduzione in Italia della legge n. 179/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato." L'introduzione della legge suddetta ha comportato la modifica

• del decreto legislativo n. 231/2001 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300."

La citata legge n. 179/2017 sul whistleblowing sostituisce l'art. 54 bis del dlgs. n. 165/2001. Nello specifico la norma prevede che, nel momento in cui un pubblico dipendente, nell'interesse della pubblica amministrazione

•             segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, legge n.190/2012) o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC),

•             o "denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui e' venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione." Nel caso in cui nei confronti del segnalante vengano adottate misure ritorsive, l'interessato o le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione in cui si sono verificate, ne deve dare comunicazione all'ANAC, che a sua volta informa il Dipartimento della Funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri o gli altri organismi di garanzia e disciplina, per adottare eventuali provvedimenti.

Risulta esserci pertanto un nuovo strumento fondamentale per la lotta alla corruzione che in sostanza permette di prevenire la stessa , anche garantendo al whistleblower l’anonimato nelle segnalazioni all’organismo di vigilanza.